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MADE Expo | 15/19 Novembre 2023Stand C14-C16 Pad.4, Fiera Milano RHO
Restructura | 23/25 Novembre 2023Stand E62 Pad.3, Lingotto Fiere Torino
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BIGLIETTI OMAGGIOTestamento e successione testamentaria sono argomenti che generano molta confusione. Per questo motivo abbiamo pensato di preparare per te un articolo che ti aiuti a districarti nel mare di informazioni in cui, certamente, ti sarai imbattuto. Buona Lettura!
Secondo l’’art. 587 del codice civile:
“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Un testamento, quindi, non è nient’altro che un atto attraverso il quale un individuo concretizza il proprio volere e dispone del suo patrimonio dopo la morte. É importante sapere che in esso possono essere riportate sia indicazioni riferite a questioni morali, politiche, etc., sia indicazioni relative al patrimonio. In quest’ultimo caso il testatore potrà disporre, però, solo della parte che viene chiamata “disponibile”. Le quote disponibili variano a seconda del tipo e del numero di legittimari.
I legittimari sono tutti coloro che hanno un legame coniugale o di sangue con il De Cuius . In virtù di tale legame essi non possono essere esclusi dalla successione perché eredi di una determinata quota del patrimonio e, pertanto, hanno diritto alla riserva anche contro la volontà del testatario.
Le persone che hanno diritto alla riserva sono:
Al coniuge sono sempre riservati, oltre alla quota di legittima, anche i diritti di abitazione nella casa coniugale e l’utilizzo dei mobili al suo interno. Il coniuge a cui non è stato ancora addebitata la separazione gode degli stessi diritti di un coniuge non separato. Per quanto riguarda, invece, un coniuge separato, esso ha diritto ad un assegno vitalizio solo se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
In base all’articolo 591 del Codice Civile possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati “incapaci di testare”. Sono definiti incapaci di testare
coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
gli interdetti per infermità di mente;
quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Se una persona ritenuta incapace di testare, quindi rientrante in una delle sopracitate categorie, dovesse disporre per testamento, quest’ultimo potrà essere impugnato – da chi ha interesse- entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’atto.
Esistono differenti tipologie di testamento che possono essere distinte in due macro categorie: ordinari e speciali. Entrambe le categorie mirano a soddisfare le finalità che questo atto si propone cioè quella di esprimere la volontà del testatore.
Tra le tipologie di ordinarie rientrano il testamento:
Tra le tipologie di testamento speciali rientrano quelli che possono verificarsi nei seguenti casi:
In ogni caso, è importante precisare che nel corso della propria esistenza possono essere redatti più testamenti, pertanto, l’ultimo prevale su quello precedente anche se creato in circostanze particolari.
Gestire una successione testamentaria può richiedere un bel po’ di impegno, per tale ragione ti segnaliamo un valido aiuto nella gestione di tutti i tipi di successione (anche quella testamentaria): Eredito. Cliccando sul link potrai valutare tutte le sue funzionalità e provarlo gratuitamente in versione Demo.
Speriamo che questa brevissima introduzione al testamento ti sia stata utile. Continua a seguirci, approfondiremo l’argomento e ti aiuteremo a lavorare al meglio.